Gruppo Consiliare – Consiglio Comunale di Gibellina
Consigliere comunale Arch. Gioacchino De Simone
C O M U N I C A T O S T A M P A
Il consiglio Comunale di Gibellina, nella seduta del 25 gennaio scorso, ha dichiarato inammissibile la proposta di delibera di “Approvazione retroattiva della TIA e del regolamento del servizio per gli anni 2005-2009”. Il massimo consesso civico di Gibellina ha condiviso e votato all’unanimità la dichiarazione di voto del consigliere Gioacchino De Simone (gruppo “Officina 146”).
De Simone ha contestato aspramente un provvedimento con il quale si sarebbe voluto conferire legittimità ad atti adottati dalla Belice Ambiente SpA fuori dalla legge, riversando sui cittadini gibellinesi i costi di una gestione sconsiderata, con tariffe insopportabili e illegittime.Inoltre, il consigliere del gruppo consiliare “Officina 146” ha fortemente criticato le scelte operate della giunta comunale in materia di rifiuti e nei rapporti con la Belice Ambiente SpA: in particolare De Simone ha contestato “le modalità poco limpide con cui è stata portata la proposta in consiglio – già in passato tentativi simili erano stati bloccati dalla conferenza dei Capi Gruppo – nonché l’incapacità della Giunta Fontana di assumersi la responsabilità politica di un atto importantissimo”.
“La vicenda assume contorni ai limiti del paradossale – ha dichiarato in seduta De Simone – e obbliga tutto il consiglio comunale a riflettere su tre piani distinti: sul piano politico, sul piano della legittimità di una tale proposta rispetto al quadro normativo vigente e, infine, sul piano tecnico”.
Sul piano politico, De Simone ha affermato che “la conferenza dei Capi Gruppo ha richiesto a gran voce che la proposta fosse supportata dalla firma di un Proponente e che alla stessa fossero allegati i pareri di legge. Tutto ciò non è avvenuto per ovvi motivi: qualcuno ha lanciato il sasso e sta nascondendo la mano!”
Sul piano legislativo, De Simone ha ricordato che “ai sensi dell’art. 172 TUEL, l’approvazione delle tariffe è un atto che va allegato al bilancio di previsione e quindi deve essere stato deliberato nel termine di approvazione del medesimo bilancio. La norma prevede che le deliberazioni sulle tariffe e le aliquote relative ai tributi hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione. Inoltre, l’art. 54 comma 1.bis del Dlgs n. 446 del 1997 sul riordino della disciplina dei tributi degli enti locali dispone che “l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo, nemmeno se deliberato in corso d’anno, a causa di eventuali “rilevanti incrementi nei costi” relativi ai servizi registrati nell’esercizio stesso. La retroattività – ha aggiunto De Simone – non è consentita nemmeno dall’art. 3 della Legge 212/2000 – lo Statuto del contribuente – che recita: “le disposizione tributarie non hanno effetto retroattivo”.
Peraltro, De Simone ha supportato la sua esposizione con una recente sentenza del TAR per la Sicilia – sentenza n. 01669/2011 depositata il 21.9.2011 (Ricorso RG 1756/2009) – la quale ha affermato il principio che “vanno ritenuti illegittimi i provvedimenti adottati in materia di rifiuti ai quali venga attribuita efficacia retroattiva” e che un simile provvedimento “non può assumere le vesti di “ratifica” delle tariffe già deliberate dalla società d’ambito che non hanno il potere di determinazione della T.I.A.
Infine, sul piano meramente tecnico – il consigliere Gioacchino De Simone ha dichiarato che “la proposta di delibera fa riferimento ad alcuni atti che, a rigore, dovrebbero essere parte integrante della proposta stessa e, quindi, ad essa dovrebbero essere allegati” e ha sollevato l’eccezione di “conflitto” sulla delibera in oggetto, nella quale il Responsabile del Servizio Finanziario è sia proponente che estensore dei pareri di Regolarità Tecnica e Contabile.
Con preghiera di pubblicazione,
Arch. Gioacchino De Simone
Consigliere Comunale – gruppo “Officina 146”