PALERMO – Continua la politica adottata dalla Amministrazione Comunale relativamente alla lotta contro il randagismo e l’abbandono dei cani in genere.
Il Sindaco Nicola Catania ricorda che uno dei primi provvedimenti adottati all’inizio della sua legislatura ha riguardato proprio un’ordinanza la n. 78 del 21.06.2013 sempre per la lotta e il contenimento del fenomeno del randagismo, promuovendo altresì la collaborazione con le associazioni di volontariato ed animaliste presenti sul territorio. Iter che è culminato nella realizzazione del rifugio sanitario che può contenere fino a 60 cani ed è stato realizzato interamente con fondi comunali.
Aggiunge il Sindaco “siamo riusciti anche ad ampliare il rifugio trasformandolo in canile, che a breve sarà inaugurato, potendo così contenere fino a 140 animali. Siamo orgogliosi dell’attività finora svolta, senza nascondere comunque le numerose difficoltà incontrate sia di ordine economico, che burocratico-amministrativo e organizzativo, vedi per esempio il personale da adibire assicurando turni consoni alle esigenze degli animali ospiti. La struttura è munita di apposita sala chirurgica per la sterilizzazione degli animali così come previsto dalla norma, che dopo la degenza vengono rimessi nel territorio. Ad oggi ci pregiamo di avere catturato circa 160 cani. Le catture sono avvenute ad opera del personale dell’UTC e con l’ausilio della Polizia Municipale;
“Nel solco di questa politica, da ultimo – spiega Catania – ho adottato l’ordinanza n. 60 del 17.11.2016 relativa agli obblighi dei proprietari e detentori di cani che è volta a far maturare nella cittadinanza la coscienza dell’obbligo di custodia in capo ai proprietari stessi, che devono altresì adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini. L’ordinanza mira ovviamente a contenere il fenomeno dell’abbandono dei cani e del randagismo disciplinando le condotte dei proprietari e detentori di cani per combattere il randagismo. Così viene rimarcato l’obbligo, ormai notorio dell’iscrizione all’anagrafe canina, che viene indicato anche particolarmente per i cani da pastore. Siamo, infatti, convinti che tali animali, che spesso scappano al controllo dei proprietari, siano quelli che alimentano buona parte del fenomeno del randagismo. E’ per questo che i pastori verranno contattati individualmente e informati sulla nuova campagna operativa contro il randagismo ed in particolare sull’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina”.
Aggiunge Catania, “siamo inoltre convinti che altra strategia per evitare il fenomeno del randagismo sia il divieto di somministrazione di cibo a cani vaganti per il territorio comunale, senza proprietario, su area pubblica, ma ciò potrà avvenire esclusivamente su area privata. La cittadinanza deve sapere che chi effettua la somministrazione abituale di alimenti a cani randagi è obbligato alla custodia e ad ogni altro obbligo che incombe sul proprietario, ivi compresa la registrazione all’anagrafe canina ed è ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi. Non mi soffermo sull’obbligo degli strumenti necessari di pulizia e raccolta delle deiezioni, in quanto è il minimo che la coscienza civile debba suggerirci, o sull’obbligo dell’utilizzo della museruola e del guinzaglio a tutela dell’incolumità pubblica”.
Conclude il Sindaco, “siamo convinti che la lotta al randagismo è sinonimo di coscienza civile oltre che di manifestazione di umanità e affezione verso gli animali e per questo riteniamo che la cittadinanza tutta vada educata in quest’ottica precisando che dopo un breve periodo che si darà a tutti per adeguarsi si passerà alla fase repressiva”.
Di seguito l’ordinanza in testo integrale.
Ordinanza Sindacale N. 60 del 17-11-2016
OGGETTO: Obblighi dei proprietari e detentori di cani
IL SINDACO
Premesso che la normativa vigente è finalizzata ad arginare il fenomeno dell’abbandono dei cani e del randagismo;
Ritenuto di:
• dover intervenire al fine di evitare focolai di crescita e quindi contenere le nascite dei cani vaganti sul territorio e garantirne una progressiva diminuzione;
• dover implementare i controlli sull’adempimento all’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina estendendoli in particolar modo all’ambito della pastorizia;
• eliminare il fenomeno del sostentamento abusivo ai cani randagi da parte dei cittadini che agendo umanamente nei confronti degli stessi, alimentano il vagabondaggio;
Atteso che si ritiene necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
Considerato opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;
Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265;
Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Vista la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l’istituzione dell’anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;
Visto Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, “Regolamento esecutivo dell’art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15”;
Visti:
– l’art.2052 del Codice Civile, “Danno cagionato da animali”;
– l’art. 650 del Codice Penale, “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”;
– l’art. 672 del Codice Penale, “Omessa custodia e mal governo di animali”;
– la legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell’art.727 del codice penale “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;
– l’ORDINANZA del Ministero della Salute – 21 luglio 2010;
– il DECRETO del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 26 novembre 2009;
– l’ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 16 luglio 2009;
-le ORDINANZE 14 gennaio 2008 e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, in materia;
Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto Il D.lgs. n.267 del 18.8.2000;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
O R D I N A
Per i motivi in premessa richiamati ed in particolare, al fine di implementare l’obbligo della custodia dei cani al fine di arginare ed evitare il fenomeno del randagismo :
Art. 1 CUSTODIA DEI CANI
I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini
Art. 2 OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA
E’ fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di cani dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina con conseguente applicazione del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i.,
Art. 3 DETENZIONE DI CANI DA PASTORE
I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti o senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Tali cani vanno debitamente iscritti all’anagrafe canina e microchippati.
Art.4 DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI A CANI SU AREA PUBBLICA
E’ vietato somministrare alimenti per la sussistenza a cani vaganti per il territorio comunale, senza proprietario, su area pubblica, ma esclusivamente su area privata. Chi effettua la somministrazione abituale di alimenti a cani randagi è obbligato alla custodia e ad ogni altro obbligo che incombe sul proprietario, ivi compresa la registrazione all’anagrafe canina ed è ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi.
Art. 5 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI
E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate (come per es. il parco giochi):
a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;
Art. 6 CONDOTTA DEI CANI
a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza VARIABILE e ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione;
b) E’ fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l’accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
c) E’ fatto obbligo di adottare il guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute;
d) E’ fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nel cimitero, e nel parco giochi.
Art.7 SANZIONI
Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:
1) per la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00;
2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell’animale, del cambio della propria residenza e della morte dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00;
3) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art.9, L.R. n.15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;
4) per l’abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell’art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;
5) per le violazioni di cui all’art. 3 “Detenzione di cani da pastore” e all’art. 4 “Divieto di somministrazione di alimenti a cani su area pubblica” si applica la sanzione da€ 25,00 ad € 250,00.
6) per il mancato porto di tutta l’attrezzatura per la pulizia e all’asportazione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
7) per la mancata rimozione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
8) per l’organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 30.000,00;
9) per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.
Gli Organi di Polizia, attraverso i loro Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.
La presente Ordinanza verrà notificata alla Locale Stazione Carabinieri e all’area III.
IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARA’ RADDOPPIATA.
Nel caso di violazione dell’art. 6, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo), adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d’inadempienza, l’organo di Polizia operante ha facoltà, per motivi di Pubblica Sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l’applicazione dell’art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.
La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell’ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.
Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all’art. 5) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all’anagrafe canina.
Le disposizione di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
IL SINDACO
F.to NICOLO’ CATANIA