TRAPANI – Dal 31 marzo 2023 al 28 febbraio 2024 è possibile presentare istanza alla Prefettura della provincia di residenza, per ottenere l’erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa sotto indicata per l’anno scolastico 2023/2024:
– Legge 27 dicembre 2017, n.205
– Legge 11 gennaio 2018, n.4, come modificata dalla Legge 19 luglio 2019 n.69, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici e di genere
– Legge 30 dicembre 2018, n.145
– Decreto 21 maggio 2020, n.71, Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
– Delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti del 25/2/2022.
L’importo delle borse di studio è quantificato come segue:
– euro 500,00 per la frequenza della scuola primaria;
– euro 800,00 per la frequenza della scuola secondaria di 1° grado;
– euro 1.600,00 per la frequenza della scuola secondaria di 2° grado;
– euro 2.300,00 per gli studenti universitari.
L’istanza dovrà essere corredata da certificato di iscrizione per la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Per gli studenti universitari, oltre al certificato di iscrizione occorre anche la produzione di un’attestazione relativa al superamento di almeno un terzo degli esami previsti annualmente dal corso di studio universitario con esito positivo.
In entrambi i casi è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
All’istanza occorre allegare la documentazione relativa ai procedimenti penali, in corso o definiti, in relazione al delitto (sentenze, decreti) e la dichiarazione resa, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il richiedente è orfano per crimini domestici ai sensi dell’art. 2 del decreto 21 maggio 2020, n.71.
Per gli istanti maggiorenni, inoltre, occorre allegare documentazione attestante la non autosufficienza economica ovvero attestante un reddito inferiore a quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l’importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze.