A Santa Ninfa, cosa succede per l’accesso alle delibere del consiglio comunale?

SANTA NINFA – Che differenza passa e che collegamento esiste tra pubblicazione dei documenti amministrativi sull’albo pretorio; diritto alla privacy; ed amministrazione trasparente e consequenziale diritto all’“accesso civico”?

Ho voluto fare un viaggio interessante, in un labirinto di norme, tra strade a doppio senso ed incroci molto pericolosi. Spero di offrire ai lettori un quadro chiaro della situazione con riferimento alla realtà di Santa Ninfa.

In primo luogo, l’albo pretorio on-line, è uno spazio pubblico, dove vengono pubblicati, tutti quegli atti per i quali la legge impone di apporre il visto “referto di pubblicazione”.

All’interno dell’albo pretorio, che oggi è gestito on-line dalle amministrazioni pubbliche, troviamo deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi; avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle cartelle esattoriali; provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico; particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.

La disponibilità on-line “dell’albo pretorio” è, da sempre, rivolta, a consentire di dare “pubblicità legale all’atto”, al fine di permettere a tutti di “avere conoscenza delle motivazioni che ispirano la P.A.”, attraverso una “scelta ecologica”, ma soprattutto con un risparmio di risorse umane e materiali.

Tale forma di pubblicità consente, a chiunque vi abbia interesse, di verificare che i poteri pubblici sono stati esercitati in maniera legittimità e corretta.

La legge stabilisce che, per ogni provvedimento, la pubblicazione ha durata pari al tempo stabilito dalle singole disposizioni legislative o regolamentari, ovvero al tempo fissato dal soggetto richiedente la pubblicazione. Ove sussista vuoto normativo, la durata è di trenta giorni.

Passati questi 30 giorni, cosa succede? Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con un apposito vademecum, ha precisato, che dopo il periodo di pubblicazione, gli atti “possono” transitare in un’apposita “separata” sezione.

Si evidenzia il termine possono, invece che devono. Vi ricorda qualcosa o qualcuno?

Comunque spetta alle singole amministrazioni stabilire il livello di fruibilità del documento informatico “dopo che ha assolto la sua funzione di pubblicazione”.

Per alcuni “atti generali” è possibile prolungare la pubblicazione oltre la scadenza per motivi di trasparenza.

Con la deliberazione del garante della privacy del 2011, si è specificato che occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di “comunicazione o diffusione di dati personali”, attraverso “la pubblicazione di atti e documenti amministrativi” sui siti istituzionali, si perseguano finalità di Trasparenza; Pubblicità; Consultabilità.

Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali, devono fare in modo di garantire “modalità differenziate” di messa a disposizione di dati e documenti, tenendo conto delle diverse finalità, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano, in ogni caso, correttamente rispettati i diritti degli interessati.

Tale deliberazione va letta alla luce del d.lgs. n. 33/2013, che pone una disciplina “uniforme” degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA.

Con tale intervento, il legislatore ha cercato di assicurare a tutti i cittadini, attraverso l’Accesso Civico, la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare “il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. Pertanto, l’obbligo di affissione degli atti all’albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, svolgono funzioni diverse.

L’albo pretorio serve a dare “pubblicità legale all’atto”.

La pubblicazione su Amministrazione Trasparenza serve ad altri scopi, ovvero a garantire ai cittadini (tutti, nessuno escluso) il diritto alla accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita’ della PA.

La durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line è notevolmente inferiore rispetto alla durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali, dentro la sezione “Amministrazione trasparente”, che è fissata in cinque anni.

A Santa Ninfa, cosa succede per le delibere di consiglio comunale? Per gli atti propositivi della giunta e del consiglio? Per gli atti ispettivi dei consiglieri?

Dopo la pubblicazione dall’albo pretorio, trascorsi pochi giorni, passano nell’archivio storico, ma non sono accessibili nella Sezione Amministrazione Aperta. Sapete perché?

Non solo perché la legge utilizza il ‘possono’, ma perché l’allegato del comune di Santa Ninfa al programma triennale della trasparenza, non prevede l’onere di pubblicazione per tutti gli atti deliberativi a contenuto generale (verbali di seduta, ODG, Interrogazioni etc.), ma soltanto di quelli minimi, previsti dalla legge.

Chi approva il regolamento e l’albero della trasparenza?

Naturalmente la Giunta, senza passare dal Consiglio. Interessante è guardare, il cd albero della trasparenza del Comune di Santa Ninfa, alla luce delle risposte presenti nella sezione FAQ dell’Anac.

L’A.N.A.C. (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche) ha predisposto un elenco “minimo” degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, il cui elenco è possibile scaricare su CiVit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche).

L’Anac però ha precisato: “Le amministrazioni ‘possono’ disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza”.

L’ANAC utilizza il termine “possono”, ma sostiene il principio di “l’accessibilità totale”, “contemperandolo” con il diritto alla privacy.

In sintesi, sono le singole amministrazioni che devono attuare “la trasparenza” sulla base di norme “regolamentari” specifiche.

Sono felice, come quel famoso Cristoforo, quando scoprì il famoso uovo di Colombo! Però qualcosa ancora non quadra. All’interno dell’Unione dei Comuni, i Comuni aderenti hanno un quasi identico albero della trasparenza, ma l’archivio storico dell’albo pretorio è accessibile a Partanna (addirittura si può scaricare e stampare una delibera del lontano 2010, concessione patrocinio, mediante utilizzo gratuito sala conferenze Castello Grifeo, alla Confesercenti di Trapani); Salaparuta (dove è possibile scaricarsi un bando di gara risalente al 2011 avente ad oggetto Lavori di messa in sicurezza strutturale dell’Istituto Comprensivo “G.Palumbo”); Poggioreale (siamo riusciti a scaricare una determinazione del 07.01.2010); Gibellina (abbiamo scaricato una determina di gennaio 2010); e per non lasciare fuori il Comune di Vita, che, a breve, dovrebbe entrare a far parte dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice, si segnala che è possibile scaricare atti amministrativi risalenti al 2009.

Persino l’Unione dei Comuni (quale ente secondario), seppur con numerosi “difetti”, ha un archivio storico accessibile.

Ed allora, torno a chiedermi, perché a Santa Ninfa, hanno chiuso l’archivio storico dell’albo pretorio? Forse, perché la legge utilizza il “possono” e non il “devono”? Forse, perché non hanno un regolamento “specifico”? E se invece di un uovo, avessi scoperto una frittata? Perché impediscono ai cittadini di registrarsi on-line? Ma soprattutto a quale Paese si ispirano nel gestire l’archivio storico di atti pubblici?

Purtroppo a queste domande solo i santaninfesi possono dare una risposta.

I cittadini santaninfesi hanno diritti, Batman non ne ha nessuno. Però, prima di farlo, li invito ad accedere sul sito del Comune di Padova (sperando che nel frattempo, visto che è stato eletto da poco un nuovo governo, guidato dalla Lega Nord, non venga chiuso o aggiornato, sull’esempio santaninfese).

Guardate l’albero della trasparenza del Comune di Padova! A Padova, a parte l’accessibilità, la pubblicazione e la trasparenza, oggetto di specifici regolamenti, troverete, che le delibere di giunta sono pubblicate nella Sezione Amministrazione Aperta, insieme a quelle di Consiglio. A Padova, hanno pure le videoregistrazione delle sedute consiliari a partire dal 2013, con telecamera “fissa”; gli interventi con sottotitoli in italiano; la possibilità di scaricarsi integralmente le trascrizioni delle sedute. A Padova, regna Sant’Antonio, il “santo dei miracoli, il protettore dei poveri, degli oppressi, degli oggetti smarriti, e della sterilità. Egli se vuole, può ottenere da Dio, tredici miracoli al giorno. Fino all’8 giugno 2014, a Padova, il Presidente del Consiglio era comunista; una donna con la tessera del Partito della Rifondazione Comunista. Il Comune era guidato dall’area PD.

A Santa Ninfa? Magari i cittadini santaninfesi, dal 9 giugno 2013 hanno cambiato repubblica ed ordinamento, senza saperlo?

Gloriosa Martire, per favore, pensaci Tu ad illuminare tutti!

Batman


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