Accesso ai documenti amministrativi

SANTA NINFA – Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il 13.03.2014, la risposta ad un interessante quesito formulato alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Si tratta di un parere elaborato in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267/00, il quale prevede testualmente “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”.

Secondo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, operante presso la Presidenza del Consiglio, in virtù del citato articolo 10, è consentito al cittadino elettore e residente di accedere agli atti amministrativi dell’ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Infatti, a giudizio della Commissione, la disposizione del Testo Unico enti locali, deve essere letta alla luce delle vigenti disposizioni, dettate in particolare dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che non solo impongono in generale gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ma prevedono, tra l’altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati. Inoltre, secondo la Commissione, l’art. 10 del Dlgs n.267/2000, riconosce un diritto del cittadino, non soggetto alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione. Secondo la Commissione, l’art. 10 del T.U.E.L. è norma speciale, che prevale sempre, rispetto alla disciplina generale prevista dalla legge n. 241/90.

Quest’ultima, infatti all’art. 22, prevede che “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’. In forza della legge n. 241/90 il cittadino, quando chiedeva l’accesso ad un atto amministrativo, doveva dimostrare il proprio interesse diretto, concreto ed attuale, nonché provare di dover tutelare un proprio diritto.

Oggi, alla luce del parere del 13.03.2014, il cittadino-elettore nel comune di residenza, ha un diritto incondizionato ad accedere agli atti pubblici. Le amministrazioni non potranno negare l’accesso ad atti pubblici, e nemmeno richiedere al cittadino la prova di un interesse o un diritto, e dovranno rilasciare l’atto, a meno che, il sindaco non imponga sul documento un vincolo di “segretezza” o di “riservatezza”.

La forza travolgente del suddetto parere, avrà anche effetti nella Valle del Belice e su Santa Ninfa o rimarrà carta nel cassetto? Ed i cittadini sono consapevoli dell’enorme potere che hanno conquistato e del fatto che adesso il Comune è per loro “Palazzo di Vetro”?

Batman


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