PARTANNA – Il Tar Palermo dà ragione al Comune di Partanna sulla vicenda Eas. Con propria ordinanza dell’11 dicembre scorso il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dall’ente locale e ha sospeso la delibera del commissario ad acta Vincenzo Reitano. Il funzionario era stato inviato nel mese di ottobre per procedere all’acquisizione forzata della rete idrica Eas da parte del Comune. Il commissario aveva infatti diffidato gli uffici preposti e il massimo Consesso civico ad adottare il provvedimento attuativo per la consegna della rete. Di fronte alla sollecitazione gli uffici competenti avevano espresso parere tecnico negativo sia per la mancanza di contraddittorio nella redazione sullo stato della rete stilato unilateralmente dall’Eas e non rispecchiante le reali condizioni dell’acquedotto (per il quale sono necessari interventi stimati in oltre un milione di euro), sia per l’assenza di copertura finanziaria per il servizio. Riprendendo queste motivazioni il Consiglio aveva quindi rigettato il provvedimento di acquisizione, poi adottato dal funzionario regionale in sostituzione dell’organo consiliare. Adesso la prima sezione del Tar ha riconosciuto la fondatezza del ricorso che impugnava la nomina del commissario ad acta e i relativi provvedimenti perché emanati in base all’art.4 della legge regionale n.16 del 2017 “norma – sottolineano i giudici – che appare come una mera riproduzione della analoga legge n.19 del 2015, già dichiarata incostituzionale per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ambiente e concorrenza anche nel settore del servizio idrico. Le disposizioni statali infatti prevedono il principio dell’unicità della gestione del servizio idrico per ogni ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità di gestione diretta da parte dei singoli comuni associati”. Legge che l’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, aveva di fatto ripreso, nonostante il pronunciamento contrario della Consulta, per imporre ai Comuni l’acquisizione della rete idrica Eas in liquidazione. Il Tar ha inoltre rilevato come “il conferimento ai comuni non tenga conto dei pareri contrari espressi dagli organi di consulenza tecnico-finanziaria degli enti locali i quali hanno evidenziato l’assenza di un’adeguata attività di concertazione tale da salvaguardare l’attuale situazione finanziaria ed organizzativa dei comuni interessati”. “La copertura finanziaria basata sulla tariffa locale transitoria – si legge inoltre nell’ordinanza di sospensione – non appare esaustiva attesa la mancanza di una unitaria regolamentazione regionale del servizio tale da garantire l’autonomia finanziaria del Comune e una efficiente erogazione del servizio”. Richiamando una precedente sentenza del Cga (Consiglio di giustizia amministrativa), il Tar ha quindi posto l’accento sul principio per cui “ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento o un’attribuzione di risorse umane, tecniche e finanziarie per farvi fronte, in particolare per complessi patrimoniali che implichino oneri quali spese di manutenzione e restauro forieri di perdite economiche”. “Le istanze dell’amministrazione a tutela dell’ente stesso e della collettività partannese sono state ascoltate – commenta il sindaco Nicolò Catania –. È arrivato un segnale inequivocabile sulla fondatezza delle nostre ragioni e sui rischi che avremmo corso nel prendere in carico una rete malridotta senza alcuna copertura finanziaria, in assenza di personale adeguato e in credito di oltre un milione e mezzo di euro per interventi di manutenzione effettuati per tanti anni al posto dell’Eas esponendoci per di più a un possibile dissesto finanziario. Adesso ci auguriamo si profili una nuova prospettiva di interazione con la Regione perché i cittadini non possono subire decisioni assunte dall’alto e pagare a caro prezzo la cattiva gestione dell’ente acquedotti siciliani. Va da sé che la questione debba essere risolta per via politica attraverso una maggiore concertazione fra organi istituzionali al fine di tutelare un bene prezioso e di primaria importanza per la popolazione”.
Acquisizione rete idrica Eas, il Tar accoglie il ricorso del Comune di Partanna
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