Due ordinanze del sindaco per il contrasto al diffondersi del covid 19 e contro l’utilizzo di botti e petardi

PARTANNA – Con proprio provvedimento – ordinanza n. 22 del 31/12/2021 – il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, valutato che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, e preso atto della nota dell’ASP di Trapani, tramite la quale si sottolinea l’incidenza dei casi settimanali superiore ai 250/100.000 abitanti in alcuni Comuni della Provincia di Trapani,
dispone la sospensione di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico ad eccezioni delle funzioni religiose e funebri, fatta salva l’ottemperanza dei rispettivi protocolli Covid, e la contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale.
Il divieto di assembramento in luoghi pubblici in particolar modo viene ordinato in:
Piazza Falcone e Borsellino, Piazza Umberto I, Viale Regina Elena, Viale d’Italia, Via Vittorio Emanuele, Via Trieste e in tutti gli spazi antistanti i bar e altri locali aperti al pubblico ogni altro luogo aperto anche in prossimità di pubblici esercizi, dove possono potenzialmente formarsi assembramenti, nei giorni ed orari sotto elencati:
dalle ore 22:00 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 05:00 del 01 gennaio 2022, dalle ore 22.00 del giorno 1 gennaio 2022 alle ore 5.00 del 2 gennaio 2022, dalle ore 22:00 del giorno 5 gennaio 2022 alle ore 05:00 del giorno 6 gennaio 2022; fino al 9 gennaio 2022: ristoranti, pizzerie, pub e paninoteche potranno consentire l’accesso limitatamente al numero di avventori autorizzato all’interno senza aggiunta di ulteriori posti a sedere; sarà in vigore la sospensione di eventi e ogni forma di riunioni in luogo pubblico e privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo svolti nei luoghi chiusi e/o aperti al pubblico ad eccezioni delle funzioni religiose e funebri, fatta salva l’ottemperanza dei rispettivi protocolli Covid; il divieto di feste anche in luoghi privati con emissioni sonore che implicano assembramenti; la sospensione delle attività svolte all’interno dei circoli ricreativi e centri sociali frequentati da anziani, la contingentazione degli accessi in luoghi di interesse storico e culturale; la contingentazione degli accessi negli uffici pubblici.
Con l’ordinanza il sindaco RACCOMANDA: ai farmacisti di limitare drasticamente la vendita di tamponi rino faringei e attenersi a somministrarli in farmacia e/o a domicilio; AVVISA che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio comporta ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e del DPCM del 2 marzo 2021, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400,00 (quattrocento) a Euro 3.000,00 (tremila); DISPONE che la stessa Ordinanza – comunicata a Prefetto, Questore, Comandante provinciale dei Carabinieri, Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Comandante Polizia Locale – sia pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni.
Con ordinanza n. 23 del 31-12-2021, poi, viene vietato di fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, coperti o scoperti, pubblici o privati, nelle aree a rischio di propagazione degli incidenti, nei pressi di scuole, condomini, ospedali, luoghi di culto, uffici pubblici e ricoveri di animali, e comunque negli spazi pubblici quali parchi, piazze, strade dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando che i botti cosiddetti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate.
Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.
La violazione ne comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, di un importo compreso da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto.
Si pubblicano qui di seguito entrambe le ordinanze.

Ordinanza n. 22.    Ordinanza n. 23 petardi botti ecc


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